ATTENZIONE: anche sui veicoli M1 (veicoli per trasporto di persone con massimo 8 posti escluso il conducente) con l'entrata in vigore della legge del 14 aprile 2006 (in attuazione della direttiva europea) si è esteso l'obbligo di indossare le cinture oltre che per il conducente e passeggero sul sedile anteriore anche sui sedili posteriori .
I veicoli sottoposti a revisioni devono possedere le cinture di sicurezza omologate (vedi schema sopra) ed integre in tutte le loro parti.
Gli adeguamenti normativi prevedono che i Veicoli M1 immatricolati dopo il 15.06.1975 predisposti con i punti di ancoraggio abbiano le cinture sui sedili anteriori e posteriori.
I controlli passivi durante la REVISIONE sono rivolti anche agli AIRBAG. Questi non devono avere nulla che ostacoli il loro corretto funzionamento e la loro spia di controllo deve essere correttamente funzionante.
TRASPORTO SICURO IN AUTO - IL SEGGIOLINO DEI BAMBINI
Il bambino va trasportato con specifici seggiolini fino a quando non raggiunge i 150 cm (da questo momento può indossare le cinture di sicurezza);
Il seggiolino deve essere del tipo prescritto per il peso del bambino:
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Fino a tre anni - solo su seggiolino omologato;
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Dai 3 ai 12 anni (con altezza inferiore a 150 cm): su seggiolino omologato o munito di cintura con adattatore;
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Oltre i 12 anni (con altezza maggiore a 150 cm): con cinture di sicurezza .
In presenza di AIRBAG il bambino va trasportato tassativamente sui sedili posteriori (l'airbag non è progettato per interagire con il bambino).
L'inosservanza delle norme comporta la perdita di PUNTI PATENTE.